1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono gratuitamente il materiale medico, tecnico, farmaceutico, direttamente o attraverso le aziende sanitarie locali, sulla base della certificazione contenuta nella tessera personale di cui all'articolo 4.
2. I farmaci salva vita e quelli necessari alla cura delle patologie di base o di quelle connesse, indipendentemente dal reddito, sono esenti da ticket e sono gratuitamente forniti dalle aziende ospedaliere, che curano tale servizio a mezzo delle farmacie interne. La loro fornitura al paziente viene effettuata tramite i centri o i servizi di cui all'articolo 5. I farmaci concessi sono quelli indicati nell'apposita sezione della tessera personale di cui all'articolo 4.